Assegno Unico Universale
A partite dal mese di marzo del 2022 per i figli di età inferiore ai 21 anni, non saranno più riconosciute le detrazioni per i familiari a carico in busta paga. La detrazione saranno sostituite dall’Assegno Unico Universale. Per il coniuge e i figli di età compresa o superiore ai 21 anni si potrà continuare ad usufruire della detrazione per carico di famiglia in busta paga.
Nell’anno d’imposta 2022 anche gli ANF, Assegni per il Nucleo Familiare, saranno assorbiti dell’Assegno Unico. Ma sarà comunque possibile richiedere gli anni arretrati degli assegni mai richiesti.
ATTENZIONE
Puoi richiedere l’Assegno Unico contestualmente al modello ISEE.
Fai tutto insieme, clicca sul nostro servizio
“MODELLO ISEE“
CONSIGLIAMO SEMPRE, DI PRESENTARE IL MODELLO ISEE PER VERIFICARE L’INDICE SPETTANTE.
Ricordiamo, che il modello ISEE non è la somma di tutti i beni posseduti, ma una percentuale su di essi, meno alcuni costi del nucleo familiare.
Quanto mi spetta con l’Assegno Unico ?
TABELLA IMPORTO ASSEGNO UNICO
ISEE – FIGLI – E ALTRI VALORI
Valore ISEE Figlio minorenne Figlio maggiorenne con meno di 21 anni Figlio disabile Da 0 a 15.000 euro 175 euro 85 euro 85 euro Da 15.001 a 40.000 euro parametrato in base al valore ISEE parametrato in base al valore ISEE parametrato in base al valore ISEE Oltre 40.000 euro oppure in assenza di ISEE 50 euro 25 euro 25 euro
Grado di Disabilità Figlio minorenne Figlio maggiorenne con meno di 21 anni Figlio con età pari o superiore a 21 anni Disabilità grave 95 euro 80 euro 85 euro Disabilità media 85 euro 80 euro parametrato in base al valore ISEE (da 85 a 25 euro) Non autosufficienza 105 euro – –
Con il decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230 a decorrere dal 1° marzo 2022 è istituito l’Assegno Unico e Universale per i figli a carico (per figli a carico si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare ai fini ISEE) che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
In conseguenza dell’introduzione dell’Assegno Unico e Universale, a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono abrogati:
- il premio alla nascita o per l’adozione del minore – c.d. Bonus mamma domani – (comma 353, art.1, legge 11 dicembre 2016, n. 232);
- l’assegno di natalità – c.d. Bonus Bebè – (commi 125-129, articolo 1, legge 23 dicembre 2014, n. 190);
- il Fondo di sostegno alla natalità (commi 348 e 349, art. 1, legge 11 dicembre 2016, n. 232).
Inoltre, a decorrere dal 1° marzo 2022:
- l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (art. 65, legge 23 dicembre 1998, n. 448), che resta riconosciuto con riferimento all’anno 2022 esclusivamente per le mensilità di gennaio e di febbraio;
- cessano di essere riconosciute le prestazioni ai nuclei familiari con figli e orfanili (art. 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69) convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e dall’articolo 4 del Testo Unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
- sono modificate le “Detrazioni per carichi di famiglia” (articolo 12 del TUIR) che dal 1° marzo 2022 si applicheranno esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i figli di età superiore a 21 anni.
L’ AUU non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.
La circolare INPS n. 23 del 9 febbraio 2022 riporta le specifiche per la compilazione della domanda di Assegno Unico Universale.
Beneficiari
L’AUU è riconosciuto ai nuclei familiari:
- per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, a decorrere dal settimo mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- svolga il servizio civile universale.
- per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
L’assegno è riconosciuto a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori, e quindi spetta ai soggetti:
- non occupati;
- disoccupati;
- percettori di reddito di cittadinanza;
- lavoratori dipendenti;
- lavoratori autonomi;
- pensionati.
Il diritto alla prestazione è esteso ai nonni per i nipoti unicamente in presenza di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare (equiparata all’affidamento ai sensi della legge 5 maggio 1983, n. 184).
Requisiti
L’assegno è riconosciuto a condizione che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
- sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attivita’ lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- sia residente e domiciliato in Italia;
- sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Ai fini della corretta individuazione dei requisiti soggettivi, sono inclusi tra i soggetti potenziali beneficiari della misura: gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani; i titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati”; i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei; i lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’articolo 26 del T.U., per i quali l’inclusione tra i potenziali beneficiari dell’assegno è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.
La domanda deve essere presentata una volta sola per ogni anno da:
a) uno dei genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio;
b) il figlio maggiorenne per sé stesso;
c) un affidatario o un tutore nell’interesse esclusivo del minore affidato o tutelato.
L’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; nel caso in cui sia presentata entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.
L’importo mensile spettante è determinato tenuto conto dell’ISEE presente al momento della domanda. L’importo erogato è fisso per tutte le rate, salvo il conguaglio che verrà effettuato generalmente nelle mensilità di gennaio e febbraio di ogni anno successivo, in cui si farà riferimento all’ISEE in corso di validità al 31 dicembre dell’anno precedente.
Esempio: domanda di assegno unico presentata a marzo 2022 con ISEE valido. La rata di marzo e tutte quelle successive sono calcolate sulla base dell’ISEE presente al momento della domanda. Nei mesi di gennaio e febbraio 2023, si fa riferimento all’ISEE valido al 31 dicembre 2022, con possibilità di conguaglio rispetto al valore della rata inizialmente calcolato a marzo 2022, ed erogato in misura fissa nelle mensilità successive.
Ferma restando la decorrenza, l’INPS provvede al riconoscimento dell’assegno entro sessanta giorni dalla domanda.
Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell’assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare è comunicata con apposita procedura telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato entro centoventi giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell’assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.
L’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente.
In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
I figli maggiorenni possono essere destinatari dell’assegno presentando la domanda in sostituzione dei genitori.
Determinazione dell’assegno
L’AUU per i figli è una misura di importo progressivo, calcolato sulla base dell’ISEE.
Attenzione. In presenza di genitori non coniugati (mai sposati o divorziati) e non conviventi deve essere presentato l’ISEE Minorenni. Invece, nel caso di nuclei composti da genitori coniugati o separati legalmente o conviventi si deve presentare l’ISEE Ordinario. E’ preso in considerazione anche l’ISEE Corrente in corso di validità alla data di presentazione della domanda di AUU.
- Per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a 175 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.
- Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è previsto un importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, si riduce gradualmente fino ad un valore pari a 25 euro, in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.
- Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.
- Per ciascun figlio con disabilità minorenne è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media.
- Per ciascun figlio con disabilità di grado almeno media, maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età, è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 80 euro mensili.
- Per ciascun figlio con disabilità di grado almeno media a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.
Valore ISEE | Figlio minorenne | Figlio maggiorenne con meno di 21 anni | Figlio disabile |
---|---|---|---|
Da 0 a 15.000 euro | 175 euro | 85 euro | 85 euro |
Da 15.001 a 40.000 euro | parametrato in base al valore ISEE | parametrato in base al valore ISEE | parametrato in base al valore ISEE |
Oltre 40.000 euro oppure in assenza di ISEE | 50 euro | 25 euro | 25 euro |
Grado di Disabilità | Figlio minorenne | Figlio maggiorenne con meno di 21 anni | Figlio con età pari o superiore a 21 anni |
---|---|---|---|
Disabilità grave | 95 euro | 80 euro | 85 euro |
Disabilità media | 85 euro | 80 euro | parametrato in base al valore ISEE (da 85 a 25 euro) |
Non autosufficienza | 105 euro | – | – |
In assenza di ISEE al momento della domanda, l’Assegno spetta sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda.
Occorre distinguere tali ipotesi:
- ISEE presentato entro il 30 giugno: la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo. Esempio: la domanda di assegno unico viene presentata a marzo 2022. Al momento della domanda, non è presente l’ISEE che viene presentato successivamente a maggio 2022. In fase di prima istruttoria, la prestazione viene calcolata con l’importo minimo spettante, salvo l’effettuazione del conguaglio sulla base dell’ISEE presentato entro il 30 giugno.
- ISEE presentato dal 1° luglio: la prestazione viene calcolata sulla base del valore ISEE al momento della presentazione della domanda. Esempio: la domanda di assegno unico viene presentata ad agosto 2022. Al momento della domanda, non è presente l’ISEE che viene presentato successivamente a ottobre 2022. La prestazione viene calcolata con l’importo minimo spettante, l’ISEE vale da quando è presentato.
- Assenza di ISEE oppure ISEE pari o superiore a 40.000 euro: la prestazione spettante viene calcolata con l’importo minimo previsto (50 euro per i figli minori e 25 euro per i maggiorenni).
Maggiorazioni importo AUU
- Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi individuati pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.
- ART. 4 COMMA 8 D.LGS 230/2021. Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per i livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta. A decorrere dall’anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo. Ai fini della maggiorazione rilevano i redditi da lavoro dipendente o assimilati nonché i redditi da pensione. In particolare, con riferimento ai redditi da lavoro autonomo, si precisa che rilevano anche:
- i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali;
- le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai viceprocuratori onorari.
- ART. 5 D.LGS 230/2021. Al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e di garantire il rispetto del principio di progressività, per le prime tre annualità, è istituita una maggiorazione di natura transitoria, su base imponibile, dell’importo dell’assegno. La maggiorazione mensile sarà pari alla somma dell’ammontare mensile della componente familiare e dell’ammontare mensile della componente fiscale, al netto dell’ammontare mensile dell’assegno. In particolare, la maggiorazione spetterà per l’intero, nell’anno 2022, a decorrere da 1.03.2022; per un importo pari a 2/3, nell’anno 2023; per un importo pari a 1/3 nell’anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell’anno 2025; soppresso a decorrere dal 1.03.2025. La maggiorazione è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all’assegno se sono soddisfatte entrambe seguenti condizioni:
- valore dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro;
- effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’assegno per il nucleo in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.